Quinta guida LIS del progetto "Aspiranti imprenditori" promossa da tiKotv , L'Impronta con il contributo della Camera di Commercio dell'Aquila.
Le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.), di persone (s.n.c. e s.a.s.) e le società cooperative si iscrivono nella sezione ordinaria del Registro Imprese, secondo quanto previsto dal Codice Civile.
Le società semplici e le società tra avvocati si iscrivono nelle previste sezioni speciali del Registro Imprese.
Le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) e le società cooperative con l'iscrizione nel Registro delle Imprese acquistano la personalità giuridica.
La domanda di iscrizione della società va presentata al Registro delle Imprese dal notaio o da un componente dell'organo amministrativo. L'atto costitutivo e la documentazione allegata devono essere sottoscritte digitalmente dal notaio.
Termini d'Iscrizione di società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) e delle società cooperative: entro 20 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo
Termini d'Iscrizione di società di persone (s.n.c., s.a.s., società semplice e società tra avvocati): entro 30 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo
Le società semplici e le società tra avvocati si iscrivono nelle previste sezioni speciali del Registro Imprese.
Le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) e le società cooperative con l'iscrizione nel Registro delle Imprese acquistano la personalità giuridica.
La domanda di iscrizione della società va presentata al Registro delle Imprese dal notaio o da un componente dell'organo amministrativo. L'atto costitutivo e la documentazione allegata devono essere sottoscritte digitalmente dal notaio.
Termini d'Iscrizione di società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) e delle società cooperative: entro 20 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo
Termini d'Iscrizione di società di persone (s.n.c., s.a.s., società semplice e società tra avvocati): entro 30 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo
Le società di nuova costituzione hanno l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese